LA FONDAZIONE

La Fondazione Casa di Riposo Ospedale dei Poveri di Pandino Onlus è sorta nel 1899 per iniziativa di spontanei comitati cittadini di Pandino. Svolge la propria attività nei settori dell’assistenza sociale, socio sanitaria e sanitaria.

E’ senza fini di lucro.

La finalità di questa fondazione è quella di prestare assistenza a persone anziane in un particolare stato di bisogno,

in una struttura appositamente concepita e realizzata.

 

L’azione fondamentale è quella di umanizzare i servizi nei confronti degli ospiti ed è intesa come stile di condotta che incoraggia le relazioni interpersonali e generali tra gli ospiti stessi, parenti, collegi operatori, collaboratori e volontari.

LA STORIA

La Casa di Riposo Ospedale dei Poveri di Pandino nasce dall’esigenza di avere un nosocomio sul territorio in quanto l’Ospedale di Lodi non accettava più di curare gratuitamente i pandinesi bisognosi di cure.

 

Il 2 luglio 1899 con Decreto Reale firmato da Re Umberto I di Savoia viene approvato lo statuto ed istituito l’Ente Morale “Opera Pia Ospedale dei Poveri di Pandino”; l’inaugurazione avviene il 7 Settembre 1908.

 

Nel 1952 un reparto dell’ospedale viene destinato al ricovero di persone anziane. Nel 1968 il nosocomio viene totalmente trasformato in Casa di Riposo.

 

Nel 1981 nasce l’idea di rendere la struttura più confortevole e dopo attente valutazioni l’allora Consiglio ritenne più conveniente per l’Ospedale dei Poveri la costruzione di una nuova casa di riposo da ubicare nel parco retrostante il vecchio fabbricato in luogo della sua ristrutturazione.

 

Il progetto venne sottoposto ed approvato dal Consiglio Sanitario Nazionale e venne presentata domanda al Regione Lombardia per ottenere un contributo per la sua realizzazione.

 

In base al piano regionale socioassistenziale 1988/1990 la regione concedette un contributo di Lire 5.918.000.000 sull’intera spesa di Lire 10.345.803.900.

 

Nel 1995 avvenne la posa della prima pietra, la struttura venne terminata il 18 novembre 1999 ed inaugurata nell’anno 2000.

 

Il 23 febbraio 2004, con decreto 16459 della Regione Lombardia, avvenne la trasformazione in persona giuridica di diritto privato con la denominazione Fondazione “Casa di Riposo Ospedale dei Poveri di Pandino Onlus”; in ottemperanza a quanto disposto dalla Legge Regionale n. 1 del 13 febbraio 2003. Legge che costituì l’atto conclusivo del processo avviato dallo Stato italiano con il dpcm 16/2/1990, avente come scopo di disciplinare il riordino nazionale delle cosiddette Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB).

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Consiglio di Amministrazione della Fondazione

 

Casa di Riposo “Ospedale dei Poveri” di Pandino ONLUS

è in carica dall’11 Novembre 2022 ed è composto da:

Poggioli Sante  (Presidente)
Benatti Marika (Vice Presidente)
Baragetti Roberto
Magugliani Roberta
Mariconti Anselmo
Boerci Patrizia
Marzorati Paola Elisabetta
Pizzamiglio Alberto Angelo
Sari Manuela

LO STATUTO

Dopo lunga e proficua discussione è stato approvato avanti al Notaio Rotta Gentile la modifica dello Statuto della Fondazione in data 23 ottobre 2020.

 

Elementi essenziali delle modifiche che hanno impegnato il Consiglio della Fondazione sono :

 

l’innovazione del sistema di governance che trova la sua ragione nella necessità di coinvolgere ampiamente la comunità territoriale di Pandino. Tali modifiche non solo non sono in contrasto con le volontà originarie e fondative costituite da molteplici legati e atti testamentari e donativi di natura privata (come da premessa allo statuto) ma di fatto le attuano nell’ottica di un coinvolgimento della rappresentanza della comunità di Pandino, attraverso l’identificazione di ulteriori soggetti nominanti i Consiglieri oltre all’Amministrazione Comunale quali la Parrocchia “S. Margherita Vergine e Martire” di Pandino e dell’Associazione di Volontariato “Soli Mai ONLUS” di Pandino. Tale ampia rappresentatività riprende le volontà originarie, così come elemento tipico negli enti che hanno natura storica nelle Opere Pie successivamente confluite nelle cosiddette ex IPAB (Legge Crispi) e successivamente trasformate in Fondazioni conformemente alla L.R. 1/2003. Il tutto sul presupposto che le persone chiamate a ricoprire l’incarico abbiano sia una affinità valoriale sia capacità/professionalità atte a garantire la gestione della Fondazione, ormai divenuta complessa, oltre ad una continuità gestionale, attraverso l’attribuzione al Consiglio uscente della nomina di due membri. Tale scelta inoltre risponde al quadro della normativa di settore che, nell’ultimo decennio soprattutto, ha posto un aggravio agli enti di natura privata in un’ottica di riconoscimento di una dimensione pubblicistica con la sola nomina maggioritaria pubblica, anche laddove si è da sempre affermato per le ex Ipab in via giurisprudenziale prima e legislativa poi la assenza di qualsivoglia mandato fiduciario con rappresentanza per tali tipologie di nomine (art. 4, comma 2, del D. Lgs. 117/2017); In tale ottica basti pensare alla normativa ed alla giurisprudenza che si è piu volte espressa ad esempio sui temi dell’anticorruzione, del bilancio consolidato nonché sui temi di organismo di diritto pubblico/privato. Proprio in tale contesto numerosi sono gli enti, ex IPAB, che negli ultimi anni hanno proceduto in tal senso ad adottare modifiche statutarie funzionali ad una riduzione della nomina pubblica mantenendo il radicamento nel territorio che le ha viste nascere. Per quanto concerne il meccanismo della nomina/ratifica, proprio al fine di una garanzia piena di una previa valenza valoriale e gestionale delle persone chiamate ad amministrare la Fondazione, la nomina avviene mediante il doppio passaggio della designazione (presentazione) dei soggetti (art. 8, comma 3, statuto) e della conferma (ratifica) da parte del Notaio (art. 16, comma 2, statuto) soggetto terzo e pubblico ufficiale per una valutazione dei requisiti oggettivi e tassativi indicati dall’art. 8, a cui segue, secondo i principi ordinamentali consolidati, la prima adunanza di consiglio per l’accettazione delle cariche ed i relativi insediamenti.

 

l’innovazione del sistema di gestione del patrimonio con l’introduzione di articoli sulla gestione del patrimonio lascito dei fondatori, al fine di garantirne la continuità nel tempo, seppur non vincolandone la trasformazione, con il fine di continuare nel tempo sia la volontà dei benefattori che della Fondazione stessa.

 

l’innovazione degli scopi statutari con l’introduzione di articoli specifici che ampliano in coerenza con il nuovo quadro stabilito dallo stato italiano le possibilità di operare in ulteriori campi da parte della Fondazione.

 

Lo Statuto è stato inviato ai competenti uffici di Regione Lombardia quale ente tutorio della Fondazione in data 22 Dicembre 2020 per quanto di competenza.

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